RICHIESTA BENEFICI LEGGE 104/92

Lo stesso iter (INPS, Commissione di verifica, INPS, interessato) segue anche il verbale di accertamento di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Riguarda anche gli invalidi INAIL e di guerra.

Richiesta i benefici di cui alla legge 104/92.
Può presentare domanda qualsiasi persona, maggiorenne o minore (senza limiti di età). Per i minori e gli interdetti, la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o dal tutore.
Ai sensi della L. 3 agosto 2009 n. 102 articolo 20, a decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità sono presentate all'INPS secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo e per via telematica.
La presentazione della domanda è informatizzata e deve rispettare alcuni precisi passaggi:
1. rivolgersi al Medico curante per il rilascio del certificato introduttivo (attraverso cui il Medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto, le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità e l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto). Tale certificato (eventualmente corredato da certificati specialistici) sarà compilato dal Medico su supporto informatico ed inviato telematicamente all’INPS.
Una volta compilato il certificato, il Medico consegnerà all'interessato:
a. un codice univoco generato dal sistema informatizzato;
b. il certificato introduttivo firmato in originale (che ha validità 90 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al Medico).
2. si deve poi presentare domanda all’INPS esclusivamente per via telematica.
Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo essersi registrato nel sito dell’INPS oppure tramite il Contact Center INPS), oppure attraverso gli enti abilitati (associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni).
Nella domanda che si sta presentando sono da indicare: i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (invalidità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero. Va abbinato inoltre il certificato introduttivo ottenuto dal Medico (vedi punto 1).
Si ricorda che la domanda di accertamento dell'handicap (Legge 104/92) può essere richiesta anche contemporaneamente all'accertamento dell'invalidità e/o all'accertamento della disabilità (Legge 68/99): non è cioè necessario presentare due domande distinte.
3. il Cittadino verrà in seguito convocato alla visita per l’accertamento della condizione di invalidità entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (i tempi si riducono a 15 giorni nel caso di patologia oncologica in atto).
Qualora la persona sia intrasportabile (poiché il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare. Anche in questo caso è necessario rivolgersi al Medico curante per farsi rilasciare il certificato con richiesta di visita domiciliare. Il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare.
4. La visita avviene quindi presso la Commissione della ASL, integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere, a sue spese, dal proprio Medico di fiducia.
In caso di assenza alla visita la persona può richiedere una seconda convocazione. In caso di assenza ingiustificata anche alla seconda convocazione, la domanda viene archiviata e il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del Medico curante.
5. Il verbale definitivo, composto da due versioni (una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale), viene infine inviato dall’INPS al Cittadino.

Permessi lavorativi e congedi straordinari
Nel caso di bambini al di sotto dei 3 anni: prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro o 2 ore di permesso giornaliero retribuito.
Per i genitori o i familiari entro il 3° grado di parentela di invalidi maggiori di 3 anni di età: 3 giorni di permesso al mese .
Per il lavoratore disabile: 3 giorni di permesso al mese o 2 ore di permesso orario giornaliero.
Per richiedere tale agevolazione, occorre presentare il certificato di handicap (che si richiede sempre all’ASL di residenza ai sensi della L.104/92), in cui si menziona il comma 3 dell’art. 1 della Legge 104/92:
per i dipendenti pubblici: all’ufficio del personale;
per i dipendenti privati: alla propria sede INPS sui moduli predisposti dall’INPS rilascerà una ricevuta, che il dipendente consegnerà al proprio ufficio del personale.
L’INPS, secondo i vari casi, ha predisposto dei moduli appositi (HAND), in cui sono contenute tutte le spiegazioni.
In alternativa ai permessi, diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Congedi parentali
Spetta ad uno dei genitori, anche adottivi, o, in mancanza, a fratelli o sorelle conviventi.
Il disabile deve essere portatore di handicap in situazione di gravità.
Congedo retribuito massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, da utilizzare in maniera continuativa o frazionata.

Agevolazioni fiscali per ausili e protesi
Salvo i casi in cui all’invalido (di misura non inferiore ad 1/3) è riconosciuta la gratuità di protesi ed ausili pertinenti con il proprio tipo di disabilità, è prevista una detrazione del 19% (ma senza applicazione della franchigia di € 119,11) delle spese sostenute per l’acquisto di alcune protesi ed ausili, come le carrozzine, tutori per fratture, arti artificiali, ausili per il sollevamento, eccetera.
Per alcuni presidi per disabili è prevista anche una IVA agevolata.

Agevolazioni fiscali sui veicoli destinati ai disabili
I veicoli oggetto dell’agevolazione sono quelli individuati dall'articolo 54, comma 1, lettere a), c)
e f), Dlgs 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
Per quali veicoli:
motocarrozzette
autoveicoli o motoveicoli ad uso promiscuo
autoveicoli o motoveicoli per trasporto specifico del disabile
autocaravan (solo per la detrazione IRPEF del 19%)

A chi spettano tali agevolazioni? Con alcune differenze, a queste categorie di invalidi:
ai non vedenti e sordomuti;
ai disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento;
ai disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Agli invalidi di cui ai punti 2 e 3 viene riconosciuta solitamente una situazione di handicap prevista dal comma 3 art. 3 della L.104/92; gli invalidi di cui al punto 4 rientrano solitamente nel comma 1 della L. 104./92; per i non vedenti e sordomuti, esistono anche norme particolari.

Per i disabili di cui al comma 1 della L.104/92 è necessario che il veicolo sia adattato o che abbia almeno il cambio automatico; per i disabili di cui al comma 3 non è obbligatorio alcun adattamento.

Il veicolo può essere intestato, invece che al disabile, ad un familiare che lo abbia fiscalmente a carico. Per ritenere “a carico” un disabile, questi non deve avere un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51; per tale limite, non si tiene conto dei redditi esenti (pensioni sociali, indennità di accompagnamento e varie, gli assegni e le pensioni dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili). Se il disabile supera questo tetto di reddito, tutti i documenti di spesa devono essere a lui intestati.

Documentazione da allegare alla richiesta di agevolazione per i veicoli:
verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della L. 104/92, dove deve essere espressamente indicato o il comma 1 o il comma 3 dell’articolo 3 o l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento;
per l’agevolazione IVA, autocertificazione che nel quadriennio non si abbia già beneficiato dell’agevolazione;
autocertificazione di essere fiscalmente a carico di un familiare, se del caso.
Nel caso di veicoli adattati, gli adattamenti devono risultare già al momento dell’acquisto del veicolo nuovo. Rientra nelle agevolazioni anche l’adattamento di un veicolo acquistato di seconda mano.
Nel verbale di accertamento dell’handicap dell’ASL deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

Quali sono queste agevolazioni?
IVA agevolata al 4%
esenzione dal bollo auto
detrazione IRPEF del 19%
esenzione dal pagamento dell’IPT
pass invalidi.

IVA agevolata al 4%.
Oltre che al prezzo di acquisto, si applica anche agli adattamenti che vengono fatti successivamente.
Si applica anche a veicoli usati.
Si applica si applica, senza limiti di valore, una sola volta nel quadriennio, salvo nel caso che il primo veicolo beneficiato venga cancellato dal PRA.
Ne sono esclusi i veicoli, anche se specificamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, a cooperative, enti pubblici e privati.
Il Venditore deve emettere fattura con i richiami alla Legge 97/86 e alla Legge 449/97 e comunicare i dati all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’atto di vendita.

Esenzione dal bollo auto

Prevista da ultimo comma art. 8 Legge 27 dicembre 1997 n. 449.
Anche questa esenzione spetta se l’intestatario è lo stesso disabile oppure un familiare che lo abbia in carico.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione si applica ad uno solo.
La targa del veicolo beneficiante va indicata al competente ufficio (Regione o Provincia o Agenzia Entrate, secondo la Regione di residenza) al momento della presentazione della richiesta di esenzione; la documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento del bollo; l’accoglimento della richiesta va notificata all’interessato; il beneficio, una volta riconosciuto, vale per tutta la durata in circolazione del veicolo beneficiante, a meno che l’auto non venga venduta (in tal caso, deve essere informato lo stesso ufficio che ha rilasciato l’esenzione).
Ne sono esclusi i veicoli, anche se specificamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, a cooperative, enti pubblici e privati.

Detrazione IRPEF del 19%.

Vale una volta sola per acquisti effettuati nel quadriennio, entro un certo limite (attualmente euro 18.075,99); vale solo per le spese di acquisto e per le riparazioni relative ai soli adattamenti; per le vetture senza adattamenti, eventuali spese di adattamenti esterni (es. pedana sollevatrice) fruiscono a parte della detrazione del 19%.. Sono esclusi i costi di esercizio (manutenzione ordinaria, carburanti, lubrificanti)
La detrazione può essere fruita tutta nel primo anno oppure ripartita in 4 anni.
In caso di furto, la detrazione spetta al netto del rimborso assicurativo.

Esenzione dal pagamento dell’IPT.
Sono esenti dalla imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà i veicoli adibiti al trasporto o alla guida di disabili delle categorie su citate, sia di auto nuove che usate.
La richiesta di esenzione va diretta al PRA territorialmente competente.
Alcune Province hanno stabilito ulteriori agevolazioni sul pagamento dell’IPT.

Pass invalidi.

E’ previsto dall’art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni; è stato esteso ai non vedenti nel comma 3 art. 12 del DPR 503/1996.
I cittadini non vedenti o con “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, di qualsiasi età, possono richiedere un contrassegno di libera circolazione e sosta.
Il pass permette anche di circolare nelle zone a traffico limitato; soltanto se consentito, anche nelle corsie preferenziali e nelle aree pedonali.
E’ logico che il disabile intestatario del contrassegno deve trovarsi in auto; infatti, il pass (contrassegno) è strettamente personale, non è cedibile, non è legato ad uno specifico veicolo, non è legato al possesso di una patente di guida, è valido su tutto il territorio nazionale.
Il pass va esposto nella parte anteriore del veicolo in modo chiaramente visibile.
Il certificato di disabilità per ottenere il pass va richiesto al’ASL di residenza; può essere richiesto anche contestualmente alla domanda di invalidità civile.
Il pass va richiesto al proprio Comune di residenza e ha validità quinquennale, salvo che sia indicata una diversa scadenza per una invalidità temporanea.
Per il rinnovo, è sufficiente allegare una certificazione del medico curante che attesti il persistere delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio
La gratuità della sosta è concessa solo nelle aree dedicate o nei posti riservati delle aree custodite; la norma prevede che almeno un parcheggio ogni 50 sia riservato al disabile gratuitamente.

Riserva di alloggi
All'articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico, tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie."