Procedura per richiedere l'invalidità

Può presentare domanda di visita di accertamento di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minore, che abbia una qualsiasi menomazione: perdita o anomalia di una struttura o di una funzione sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.
La menomazione è caratterizzata dall'anomalia, difetto o perdita (che può essere momentanea o permanente) di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo, compreso il sistema delle funzioni mentali.
Ha diritto all’invalidità civile anche lo straniero, maggiorenne o minorenne, se in possesso di regolare permesso di soggiorno.

L’accertamento dell’invalidità civile va distinta dall’accertamento di handicap per l’ottenimento della agevolazioni previste dalla legge 104/92, anche se l’iter della pratica e la Commissione Medica è la stessa. I benefici e le agevolazioni relativi all’handicap (L. 104/92) si applicano anche agli invalidi INAIL e di guerra.
Può presentare domanda il cittadino maggiorenne, per i minori e gli interdetti la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o dal tutore.
A decorrere dal primo gennaio 2010 le domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità devono essere presentate direttamente all'INPS secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo e per via telematica mediante medici che ne abbiano chiesto l'abilitazione (solitamente il medico di famiglia).
Il cittadino per inoltrare domanda deve essere sempre provvisto di “certificato medico introduttivo” rilasciato e compilato dal medico curante che attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto, le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità e l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Il proprio medico (se abilitato) provvederà a fare richiesta “per accertamento di invalidità” su supporto informatico e lo invierà telematicamente all’INPS.
Una volta compilato il certificato, il Medico consegnerà all'interessato:
a. un codice univoco generato dal sistema informatizzato;
b. il certificato introduttivo firmato in originale (che ha validità 90 giorni).
Con il codice univoco rilasciato dal medico il richiedente deve presentare domanda all’Inps in uno dei seguenti modi:
1. Autonomamente dopo essersi registrato nel sito dell’INPS,
2. Tramite il Contact Center INPS,
3. Attraverso gli enti abilitati (associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni).
Oltre al “codice univoco” rilasciato dal proprio medico, nella domanda devono essere indicati i dati personali e anagrafici del richiedente, il tipo di riconoscimento richiesto (invalidità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Si ricorda che la domanda di accertamento dell'invalidità può essere richiesta anche contemporaneamente all'accertamento dell'handicap (Legge 104/92) e/o all'accertamento della disabilità (Legge 68/99): non è cioè necessario presentare due domande distinte.

Convocazione
Il richiedente verrà convocato alla visita per l’accertamento della condizione di invalidità entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (i tempi si riducono a 15 giorni nel caso di patologia oncologica “in atto”).
In caso di assenza alla visita la persona può richiedere una seconda convocazione.

Qualora la persona sia intrasportabile (poiché il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare. Anche in questo caso è necessario rivolgersi al Mmedico curante per farsi rilasciare il certificato con richiesta di visita domiciliare (questo certificato non dovrà essere portato alla Asl). Il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare.
La visita viene effettuata dalla Commissione della ASL, integrata con un medico dell’INPS. Il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, dal proprio medico di fiducia.

Verbale
L’Inps invia al cittadino - con raccomandata postale - il verbale definitivo redatto dalla commissione composto da due versioni (una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale). E' importante fare attenzione alla data di notifica perché da quel momento decorrono i termini per un eventuale ricorso.

Ricorso
L’art. 42 della Legge del 24.11.2003 n.326 ha soppresso il ricorso amministrativo contro il parere sanitario a partire dal 1.1.2005; può essere fatto solo un ricorso giudiziale, entro 6 mesi dalla notifica del verbale. E' necessario rivolgersi ad un avvocato (con un limite di reddito, è possibile chiedere il gratuito patrocinio per le spese legali) o ad un Patronato.
Nelle cause, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente.
Invece, per le provvidenze economiche negate (per esempio, per limiti di reddito) è ancora possibile il ricorso amministrativo (all’INPS), da farsi entro 90 giorni dalla notifica del verbale; trascorsi senza risposta altri 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il ricorso si intende rigettato (silenzio rifiuto). Il ricorso amministrativo può essere fatto anche senza l’assistenza di un legale. Contro il rigetto dei ricorso amministrativo, si può fare il ricorso giudiziale.
In sede di accertamento delle condizioni invalidanti di invalidità civile e/o handicap, nei soli casi di specifica richiesta da parte dell'utente, la Commissione potrà rilasciare certificazione relativa al contrassegno speciale di circolazione e sosta dei veicoli (certificato pass invalidi).

Richiesta di aggravamento
La domanda deve sempre essere presentata all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Ente medesimo e per via telematica mediante medici che ne abbiano chiesto l'abilitazione telematica(solitamente il medico di famiglia).

Visite di revisione
Può essere disposta se l’invalido è un minore o quando vi sia una diagnosi provvisoria o una menomazione soggetta a miglioramento; per il minore, è obbligatoria al raggiungimento dei 18 anni. Nel caso di menomazione non soggetta a miglioramento, può essere disposto l’esonero definitivo da ogni visita di controllo o di revisione. Il Decreto del Ministro dell’Economia del 2.8.2007 individua le patologie escluse dalle visite di controllo in attuazione dell’art. 6 della legge 80/2006; Nel caso l’invalido risulti beneficiario di assegno, pensione o indennità di accompagnamento, sarà convocato a visita in modo automatico. Qualora non si benefici di trattamento economico, sarà cura dell’interessato riproporre istanza di revisione senza dover produrre certificato medico telematico.
La mancata presentazione a visita comporta la sospensione di eventuali benefici; trascorsi 90 giorni dalla sospensione, senza che l’invalido abbia prodotto adeguata documentazione medica, la sospensione di trasforma in revoca. L’iter della revisione è lo stesso dell’accertamento dell’invalidità.

Per gli eredi, in caso di morte dell'invalido. Se l’invalido muore nel corso dell’iter della domanda, gli eredi possono chiedere che la procedura continui, sulla scorta della documentazione clinica. Se l'invalido muore dopo l'accertamento dell'invalidità con il riconoscimento di un beneficio economico, le somme eventualmente non riscosse spettano agli eredi.