Esenzione Ticket

Esenzione parziale: per l’invalido civile con invalidità riconosciuta superiore a 2/3.
Esenzione totale: per l’invalido civile con invalidità riconosciuta al 100%.
L’esenzione, a prescindere dal grado di invalidità e solo per le prestazioni inerenti alla patologia, vale anche per particolari patologie croniche, per quelle oncologiche, per le cosiddette malattie rare. Il medico di famiglia potrà dare ogni utile informazione a riguardo.

L'assegno mensile di assistenza viene concesso ha chi ha invalidità dal 74% al 99% in età compresa fra i 18 e i 65 anni, che siano cittadini italiani o stranieri con un permesso di soggiorno superiore all'anno. L’assegno viene sospeso se l’invalido si rifiuta di accedere ad un posto di lavoro adatto alle sue condizioni fisiche. E’ compatibile con un’attività lavorativa ma ha un limite di reddito; è invece incompatibile con altre pensioni (invalidità, vecchiaia, reversibilità, di guerra, lavoro, servizio).

La pensione di invalidità: viene concessa se l’invalidità è del 100% per i soggetti dai 18 ai 65 anni. Al compimento dei 65 anni subentra la pensione sociale. Ha un limite di reddito e non è compatibile con un’attività lavorativa. E’ compatibile con l’indennità di accompagnamento.

L'indennità di accompagnamento spetta al totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche che non può camminare o è incapace di compiere gli atti quotidiani della vita o necessita di assistenza continua (Legge 11 febbraio 1980 n. 18). Può essere riconosciuta anche se la persona può svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita in casa, ma non è in grado di uscire da sola per strada (sentenza Cassazione 8060/2004). Questo impedimento non deve essere inteso necessariamente come un problema legato soltanto alla capacità deambulatoria, ma deve essere riferito all'insieme di situazioni, che sono già state specificate nella documentazione medica, che rendono difficoltoso lo spostamento dell'invalido. E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, quando la persona abbia una residua capacità di lavoro. E' riconosciuta indipendentemente dall'età e dal reddito, sia ai minori di anni 18 che agli ultra65enni. Tale indennità non è soggetta ad IRPEF. Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. Non è corrisposta se l’invalido è ricoverato (per es. in casa di riposo o in ospedale) con retta a totale carico di un ente pubblico (casa di riposo, ricoveri ospedalieri di durata superiore ad un mese). La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, entro il 31 marzo, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio; l’autocertificazione può essere inviata all’ASL, al Comune o alla Prefettura. L’indennità è dovuta anche durante i periodi di detenzione. Viene riconosciuta anche a persone affette da malattie oncologiche, che, per effetto delle terapie specifiche, non siano capaci di badare a se stesse e può essere riconosciuta anche per brevi periodi (inferiori al mese). Spetta anche: ai ciechi assoluti (con importo maggiorato), ai minori incapaci di camminare senza l’ausilio di una persona e bisognosi di assistenza continua, ai pazienti affetti da morbo di Alzheimer o sindrome di Down, alle persone affette da epilessia sia che abbiano attacchi quotidiani sia che abbiano di tanto in tanto crisi di assenza. E' necessario che tali certificazioni mediche contengano le seguenti diciture: "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" oppure "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore". In caso di diniego, il ricorso può essere presentato entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione della notifica; trascorso tale termine, è necessario inoltrare una nuova domanda.

L'indennità mensile di frequenza, per i disabili minori (fino ai diciotto anni di età), viene attribuita a coloro che non siano in grado di svolgere le funzioni proprie della loro età. E’ istituita dalla Legge 11 ottobre 1990 n. 289. La frequenza è relativa ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine, anche agli asili nido e solo per il periodo effettivo di frequenza alla scuola o al centro. Sul certificato medico da presentare alla domanda all’ASL dev’essere indicata la seguente dicitura: "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età". E’ incompatibile con l’indennità di accompagnamento, con l’indennità per i ciechi speciali e con l’indennità di comunicazione per i sordi. E’ incompatibile con qualsiasi forma di ricovero. Ha un limite di reddito. La domanda dev’essere rinnovata ogni anno.