L’Ufficio gestione delle contestazioni delle violazioni amministrative pecuniarie in materia igienico-sanitaria (o, in breve, “Ufficio Sanzioni”), applica le sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico-sanitaria, conseguenti a contestazioni di violazione, emesse dagli organi accertatori della ASL di Sanluri e/o da altri organi accertatori esterni (Carabinieri del NAS, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e di V. A. etc.).
Dal momento della contestazione immediata di violazione o dalla notificazione della violazione, il trasgressore/obbligato in solido può:
a) effettuare, entro 60 giorni, il pagamento di una somma in misura ridotta (oblazione) della sanzione prevista. In questo caso il procedimento si estingue senza nessun’altra conseguenza per il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido.
b) non effettuare il pagamento dell’oblazione. In questo caso il procedimento prosegue secondo il seguente iter.
Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione, gli interessati possono inviare all’Ufficio scritti difensivi e documenti e/o la richiesta di essere sentiti.
Successivamente l’Ufficio provvederà ad emettere l’ordinanza-ingiunzione di pagamento determinando l’importo della sanzione ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 689/81, ovvero ad emettere l’ordinanza di archiviazione nel caso ritenesse infondato l’atto di accertamento della violazione.
L’ordinanza-ingiunzione di pagamento, per la riscossione delle somme dovute per le violazioni accertate, può essere adottata entro il termine massimo di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art.22 della Legge 689/81. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
Nel caso in cui il trasgressore/obbligato in solido non effettui, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, il pagamento, l’Ufficio attiverà la procedura per l’iscrizione al ruolo del credito (esecuzione forzata di cui all’art. 27 della legge 689/1981 - riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette).
Domanda di ammissione del pagamento rateale della sanzioneAi sensi dell’articolo 26 della Legge n. 689/81, l’Ufficio può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in forma rateale.
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio (improrogabile) di 30 giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione e, in relazione alla stessa, l’Ufficio, valutata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento, con l’ordinanza ingiunzione di pagamento stabilisce l’importo e determina il numero delle rate e la scadenza di ciascuna di esse.
In ogni momento la sanzione può essere estinta mediante il pagamento della somma residua.
Scaduto inutilmente, anche per una sola rata, il termine per il versamento della somma dovuta, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
La procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla Legge n. 689/1981.
Ufficio Sanzionic/o Direzione Aziendale Via Ungaretti,9 Sanluri
Primo piano ala A stanza n. 6
Orari: il lunedì e il mercoledì dalle ore 9 alle ore 12
Responsabile Amministrativo: Dr. Giorgio Melas tel.: 070 9384208
Direttore: Dr.ssa Pierina Manca tel.: Tel. 070 9359516
Fax. 070 9359520
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