Dipendenti Ats: congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di 14 anni

Si fa seguito alla circolare di cui all’oggetto Circolare N.P.2020.39569, con la quale si sono dettate le disposizioni relative al congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di 14 anni, per comunicare che l’art. 21 bis della legge num. 126 del 13/10/2020 , rubricato “lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”, ha novellato l’art. 5 del D.L. 111 del 08 settembre 2020 ampliando la fattispecie in argomento come appresso specificato.
L’art. 21 bis, co. 1 della L.126/2020 , dispone che il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione della Asl territorialmente competente, oltre che a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
Il comma 2 del sopra citato art. 21 bis L.126/2020 accorda, inoltre, la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Fermo restando quanto già specificato con la precedente circolare citata in oggetto, alla quale si rimanda e che ad ogni buon conto si allega, si precisa, infine, che l’art. 21 bis co. 5 della legge 126/2020 ha esteso la possibilità di effettuare la prestazione in modalità agile e, in subordine, di fruire del congedo con retribuzione al 50 per cento e con contribuzione figurativa, anche al genitore di altri figli minori di quattordici anni avuti da altri soggetti a condizione che questi ultimi non prestino attività in regime di lavoro agile a qualsiasi titolo o non svolgano alcuna attività lavorativa.



Circolare N.P.2020.39569 - D.L n. 111 del 8 settembre 2020 “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”. Congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di 14 anni.

Con D.L num. 111 del 8 settembre 2020 sono state dettate disposizioni in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti in caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di 14 (quattordici) anni, che appresso si riportano in dettaglio con le specifiche del caso.
L’art. 5, co. 1 del citato D.L. 111/2020, dispone che il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Soltanto nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,
circostanza questa che dovrà essere specificamente attestata e certificata dal Direttore/Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente, lo stesso art. 5, co. 2 del già citato D.L. 111/2020 prevede la possibilità per uno dei genitori in alternativa all’altro, di astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio; in tal caso è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione con copertura della contribuzione figurativa (art. 5 co. 3).
Tale tipologia di congedo straordinario, può essere fruito per periodi compresi fino al 31 dicembre
2020.

Pertanto detto congedo non potrà essere concesso nel caso in cui l'altro genitore:
- Presti l’attività in lavoro agile a qualsiasi titolo;
- Non svolga alcuna attività lavorativa.

Al fine dell'ammissione ai benefici di cui al citato art. 5 D.L. 111/2020, i dipendenti interessati
dovranno compilare l'apposita modulistica che si allega alla presente, reperibile anche su intranet
nell'apposita sezione, alla quale dovrà essere allegata la certificazione del Dipartimento di Prevenzione, attestante la data di inizio e fine della quarantena del figlio a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.


Modulo congedo

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