Accesso civico

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, modificato ed integrato da ultimo dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, è stato introdotto l’istituto dell’ Accesso civico.
Per Accesso civico, quale diritto soggettivo libero, si intende la facoltà, per chiunque (persona/ente), di verificare se l’ASL abbia effettivamente rispettato l’obbligo di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa di cui sopraddetta normativa nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5, 5 bis e 5 ter del D.lvo 33/2013 vigente, fatte salve le esclusioni ed i limiti richiamati dai suddetti articoli, non è sottoposta ad alcuna limitazione, é gratuita, non deve essere motivata e va presentata alternativamente ai seguenti soggetti:
All’Ufficio che detiene i dati/informazioni/documenti;
All’Ufficio Relazioni con il pubblico;
Al Responsabile della Trasparenza dell’Amministrazione che ha omesso la pubblicazione.
Con deliberazione n. 505 del 17/08/2016, l’ASL di Sanluri ha disposto l’attribuzione al Dr. Alberto Ramo delle funzioni di Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità
(e-mail - aramo@aslsanluri.it/tel. 070 9384204).
La richiesta di accesso civico può essere presentata su apposito modulo tramite:
• posta elettronica certificata all’indirizzo: asl6sanluri@pec.it
• posta ordinaria all’indirizzo: ASL Sanluri - Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Bologna, 13 09025 Sanluri (VS).
• direttamente all’Ufficio Protocollo Generale – Asl Sanluri Via Ungaretti n. 9, 09025 Sanluri

Il procedimento
Entro 30 giorni, dal ricevimento della richiesta il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Viceversa, ma sempre nel prescritto termine, l’Ufficio Comunicazione procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto, trasmettendo contestualmente o comunicando all’interessato l’avvenuta pubblicazione, analogamente indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di didniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, l’interessato può presentare richiesta di riesame al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Dr. Alberto Ramo affinché provveda a completare il prescritto procedimento nei termini di cui all’art. 5, comma 7, D.lgs 33/2013 vigente, sentito al riguardo il Garante per la protezione dei dati personali.
Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 116 del Codice del Processo amministrativo di cui al D.lgs 104/2010.

Scarica il documento:
Modulo richiesta Accesso Civico [file.pdf]
Modulo richiesta Potere Sostitutivo [file.pdf]


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