Imprese alimentari, nuove tariffe

animali, mucche
Il Decreto Legislativo 194/08 dispone che gli operatori del settore alimentare debbano versare una quota contributiva per finanziare le attività di controllo ufficiale in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.
Le nuove tariffe devono essere versate prima dell’effettuazione della prestazione e sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli ufficiali e (art. 10, comma 3).
In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al D.Lgs. 194/08, si applicano le procedure per la riscossione coattiva: trascorsi sessanta giorni dalla data prevista per il versamento della tariffa, in caso di mancato o incompleto pagamento della medesima, l'importo è maggiorato del 30%, oltre agli interessi maturati nella misura legale (art. 10, comma 5).
Una rilevante novità è rappresentata dalla Sezione 6 dell’Allegato A del D.Lgs. 194/08, che individua alcune tipologie di stabilimenti di produzione e/o deposito di alimenti e bevande, finora escluse dall’obbligo di pagamento, che dovranno versare annualmente specifiche tariffe per l’attività del controllo ufficiale.
Gli importi relativi ai pagamenti di questa sezione devono essere versati entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento (art. 10, comma 4).
L’obbligo del pagamento si pone per quelle tipologie di stabilimento in cui è prevalente l’attività di ingrosso (prodotto finito e/o alla commercializzazione oltre il 50%); inoltre le tariffe, calcolate sul fatturato dell’anno precedente, sono differenziate in tre fasce in base all’entità produttiva degli stabilimenti (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione).
Gli operatori del settore alimentare sono invitati ad accertare l’obbligo del pagamento della tariffa, verificando l’appartenenza della propria impresa alimentare ad una delle tipologie di stabilimento comprese nella sezione 6 dell’Allegato A del Decreto Legislativo 194/08; nel caso, ad inquadrare la propria attività in una delle tre fasce tariffarie previste e a procedere al relativo pagamento, applicando le maggiorazioni del 20% e dello 0,5% ai sensi rispettivamente del comma 1 e 4 dell’art. 11, utilizzando il c/c n. 21820097 intestato a “AZIENDA USL N 6 SANLURI - AREA GEN.DIP. DI PREVENZIONE”, indicando nella causale del versamento “tariffa ai sensi del D.Lgs. 194/08”.
Queste indicazioni, così come specificato dalla Circolare prot. n. 0001801 inviata dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna il 02.02.2009, hanno carattere di provvisorietà e di conseguenza gli importi riscossi potranno essere oggetto di conguaglio, a seguito delle ulteriori indicazioni, previste entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, da parte dei Ministeri competenti e della stessa Regione.
Per favorire la corretta applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 194/08, i competenti servizi del Dipartimento di prevenzione, incaricati della riscossione delle tariffe, hanno provveduto ad inviare una nota informativa alle imprese alimentari interessate.

Documenti correlati:
Ulteriori informazioni [file.pdf]
Decreto legislativo 194 08 corretto bis [file.pdf]
Avviso per gli Operatori Settore Alimentare [file.pdf]