Contrassegno invalidi: chiarimenti

SANLURI, 24 agosto 2016 - La concessione del contrassegno disabili é uno dei benefici assistenziali previsti per legge a tutela e supporto dell’invalido civile e del portatore di handicap.

Chi ne ha diritto
Il contrassegno per disabili viene concesso alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
I riferimenti di legge sono i seguenti:
- Art. 381 del DPR del 16 dicembre 1992, n. 495 e modificato dal DPR 30 luglio 2012, n. 151.
Gli articoli del DPR sopra citati permettono ai veicoli, a servizio delle persone disabili, la circolazione in zone a traffico limitato, il parcheggio negli spazi appositi riservati e il parcheggio gratuito nelle soste a pagamento.
La possibilità di ottenere il contrassegno invalidi è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996, art. 12 comma 3).

Il più recente Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n.5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35), art. 4, commi 1-2 ha specificato che “i verbali delle commissioni mediche integrate riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

Capacità di deambulazione
Sotto il profilo medico legale e valutativo diventa centrale, per tale concessione, il concetto di capacità di deambulazione.

Il Ministero della Sanità (prot. 500.6 del 17 marzo 1986) e il Ministero del Tesoro (circolare n14/1992) hanno definito la deambulazione come “una funzione complessa che comporta il regolare sviluppo e la sufficienza di apparati e sistemi anatomo-funzionali diversi che vi partecipano in rapporto alla integrità delle singole parti ed alle loro possibilità di coordinamento (sistema osteo-articolari, neuro-muscolare, tendineo, neuropsichiatrico, sensoriale visivo, uditivo tattile ecc.)”.

All’apparato locomotore si deve aggiungere quindi il sistema nervoso centrale che consente di coordinare i movimenti e di regolare la postura tramite informazioni che vengono continuamente scambiate tra i fusi neuromuscolari, il cervelletto e gli organi vestibolari; il sistema nervoso periferico permette la comunicazione tra tutti i sistemi interessati alla funzione della marcia. In questo gruppo vengono raccolte le patologie derivanti dai danni a carico del sistema piramidale (paraparesi, emiparesi, emiplegia, tetraparesi) e del sistema extrapiramidale-cerebellare; questi ultimi si possono presentare sia con quadri di ipercinesia/bradicinesia sia con deficit del controllo della coordinazione e dell’equilibrio.
L’importanza del sistema nervoso nella marcia é precisata nella circolare 7 del 17.01.1972 del Ministero della Sanità nella quale viene definita la funzione della deambulazione come “….una complessa attività neuro motoria…”.
La deambulazione nella sua globalità necessita, inoltre, della funzione cardiovascolare, sia centrale che periferica, per mantenere efficiente la funzione muscolare.
A livello giuridico diverse sentenze di Cassazione hanno ampliato il concetto di incapacità di deambulazione che si deve intendere non soltanto come impossibilità materiale di camminare ma anche come la situazione di un soggetto che presenti una facoltà particolarmente deficitaria tale da determinare fonte di grave pericolo per se stesso a causa dell’alto rischio di caduta.
La causa dell’incapacità a deambulare può anche essere di natura psichica.
Nella delibera della Regione Puglia – n.128 del 17.8.2011 vengono fissate delle Linee Guida inerenti la concessione del tagliando lo medico legale e si estende il concetto di capacità sensibilmente ridotta anche a deficit di altri apparati oltre quelli già elencati:
– apparato digerente, epatopatie in fase avanzata associate ad ipertensione ed encefalopatia porto-sistemica con evidenza di marcata compromissione dello stato generale;
- apparato urinario, nefropatie in trattamento emodialitico con grave compromissione dello stato generale;
-organi di senso, cecità assoluta o con residuo visivo, ipovedenti gravi;
-apparato psichico: deambulazione afinalistica derivante da quadri di grave deterioramento mentale;
-patologie neoplastiche, forme comportanti grave astenia determinata sia dalla patologia di base e conseguente alla effettuazione di specifiche terapie, sia dalla presenza di secondarietà
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Come richiedere il contrassegno
Il cittadino si presenta al Comune di residenza presso l’ufficio dei Vigili Urbani ( o Polizia Locale ) e redige una domanda nella quale chiede il rilascio o il rinnovo del contrassegno parcheggio invalidi in quanto affetto da quelle patologie previste dall’art. 188 del C.d.S. ovvero dell’articolo 12 del DPR 503/96.
A prova di ciò allega tutta la documentazione medica probatoria nonché il verbale, se presente, dell’ottenuto status di invalido civile con difetto della deambulazione o dello status di Handicap di cui alla legge 104/92.
La domanda viene poi inoltrata dalla Polizia Locale al Collegio Medico Legale della Asl di Sanluri che, riunitosi collegialmente, delibera positivamente o negativamente sulla richiesta.
Copia del verbale di visita collegiale verrà, entro sette giorni, inviato alla medesima Polizia Locale.
Prioritariamente, l’istante, dovrà versare, alla ASL di Sanluri tramite bollettino di c/c, un importo pari ad Euro 26,00 per i diritti di visita.

Scarica l'approfondimento del dr. Antonio Frailis, responsabilie Servizio Igiene e Sanità Pubblica Asl Sanluri
Motivazioni medico legali sul rilascio del contrassegno per parcheggio invalidi [file.pdf]
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